Gli esercizi di commercio alimentare sono considerati operatori del settore alimentare ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004 relativo all’igiene dei prodotti alimentari e sono tenuti al rispetto delle norme sull’igiene e la sicurezza degli alimenti, incluso l’obbligo di mettere in atto procedure di gestione e verifica basate sui principi del sistema HACCP.
In relazione al diffondersi dell’epidemia di COVID-19 e all’esigenza di garantire nei luoghi di commercio alimentare il rispetto delle indicazioni di distanziamento sociale, per evitare occasioni di contagio interumano, e la massima tutela dell’igiene dei prodotti, è necessario affiancare le consuete pratiche di gestione degli esercizi commerciali con misure straordinarie.
Quali sono le norme generali?
- Astenersi dal lavoro in caso di sintomatologia compatibile con malattie trasmissibili con alimenti o sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37.5 °C segnalando la condizione al medico del lavoro competente e/o di medicina generale o al servizio di continuità assistenziale.
- Pulizia e igienizzazione dei locali dedicati alla commercializzazione, stoccaggio degli alimenti e dei locali di servizio il tutto minimo due volte al giorno.
- Garantire, nei locali chiusi, un’adeguata aerazione naturale e il ricambio dell’aria.
- Disponibilità di idonei quantitativi di sapone monouso e materiali per l’asciugatura igienica monouso per garantire il lavaggio frequente delle mani di tutto il personale.
- Utilizzo, per tutti gli addetti alla preparazione e distribuzione degli alimenti, alla gestione degli scaffali, alla gestione dei magazzini e alla cassa, di guanti e mascherine.
- Disponibilità, per gli addetti che manipolano direttamente gli alimenti (reparti panetteria, gastronomia, macelleria, ecc.), di distributori di spray/gel disinfettanti per le mani e di quantitativi adeguati di guanti per il contatto con alimenti e di mascherine per consentire un loro cambio frequente.
- Le operazioni di movimentazione e sistemazione dei prodotti alimentari sulle scaffalature e nei banchi frigo possono svolgersi anche durante l’orario di apertura, con l’accortezza di garantire sempre il corretto distanziamento fisico fra operatori e clienti.
- Operazioni di pulizia straordinaria dei locali devono invece essere svolte dal personale addetto previo allontanamento della clientela dall’area d’interesse.
- Garantire la disinfezione frequente delle superfici maggiormente toccate.
- Garantire la disinfezione frequente dei carrelli e dei cestini eventualmente presenti nel punto o area di vendita con particolare attenzione alle maniglie per il trasporto e/o il traino.
- Promuovere, anche mediante idonea segnaletica, e controllare costantemente il corretto comportamento dei clienti all’interno delle aree di commercio.
- Incentivare l’ordinazione/vendita a distanza o online, sia con modalità di consegna a domicilio che con ritiro dei prodotti direttamente da parte del cliente presso il punto vendita.
- In caso di consegna a domicilio dei prodotti, sia gli addetti alla preparazione dei prodotti alimentari sia gli addetti alla loro consegna sono tenuti al rispetto delle indicazioni a tutela dell’igiene degli alimenti.